Corte costituzionale
Ordinanza n. 4/2003
Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 4
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 4/2003
- Data di deposito
- 15 gennaio 2003
- Data di decisione
- 13 gennaio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:4
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27507
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 31 gennaio 2001, con la quale quest'ultimo ha dichiarato insindacabili le opinioni rese da un proprio componente, che, in quanto asseritamente diffamatorie, sono oggetto di procedimento penale. Esiste, infatti, materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, dal momento che, nella specie, un giudice, chiamato a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio concernente la responsabilità di un membro del Parlamento in relazione a dichiarazioni da lui rese, lamenta la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali derivanti dal cattivo uso del potere, riconosciuto alle Camere parlamentari, di affermare la insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Per l'esercizio del potere delle Assemblee parlamentari ai sensi dell'art. 68 Cost., richiamo alla sentenza n. 1150/1988 e alle ordinanze n. 363 e 379/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia nei confronti del Senato della Repubblica con l'atto indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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