Corte costituzionale
Ordinanza n. 36/2003
Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 36/2003
- Data di deposito
- 4 febbraio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:36
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 2, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27546
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento della società di persone, per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto o apparente, illimitatamente responsabile. Infatti, il sistema delle norme relative alle società (libro V del codice civile), prevedendo che possano essere opposte ai creditori solo le vicende (siano esse societarie o personali) conoscibili attraverso la regolare iscrizione nel registro delle imprese, non consente alcuna comparazione tra la situazione denunciata e quelle, del tutto diverse, concernenti l’imprenditore individuale, cessato o defunto, i soci di società cancellata dal registro delle imprese, il socio palese, receduto o escluso. - Si ribadiscono, integralmente, le ragioni contenute nell’ordinanza, citata, n. 321/2002, emessa su questione analoga.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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