Corte costituzionale

Ordinanza n. 354/2003

Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 354

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
354/2003
Data di deposito
12 dicembre 2003
Data di decisione
27 novembre 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:354

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, in relazione a, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
  • art. 5, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 28162

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 5, secondo comma, della stessa legge, sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui "sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di ‘non dare ragione di sospetti’". Non risultando, infatti, il profilo evocato pertinente al caso di specie, la questione sollevata finisce per essere priva di rilevanza agli effetti delle determinazioni che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare, altra essendo la "prescrizione" della cui applicazione in concreto si tratta: la quale, in quanto riconducibile al paradigma dell''honeste vivere', non è qualificabile, al pari di altre prescrizioni di "genere", alla stregua di specifici "obblighi" penalmente sanzionati.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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