Corte costituzionale
Ordinanza n. 354/2003
Corte cost., ord. 12 dicembre 2003, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 354/2003
- Data di deposito
- 12 dicembre 2003
- Data di decisione
- 27 novembre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, in relazione a, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
- art. 5, comma 2, legge n. 1423 del 27 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 28162
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in relazione all'art. 5, secondo comma, della stessa legge, sollevata in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui "sanziona la condotta di chi abbia violato la prescrizione della misura di prevenzione di ‘non dare ragione di sospetti’". Non risultando, infatti, il profilo evocato pertinente al caso di specie, la questione sollevata finisce per essere priva di rilevanza agli effetti delle determinazioni che il giudice 'a quo' è chiamato ad adottare, altra essendo la "prescrizione" della cui applicazione in concreto si tratta: la quale, in quanto riconducibile al paradigma dell''honeste vivere', non è qualificabile, al pari di altre prescrizioni di "genere", alla stregua di specifici "obblighi" penalmente sanzionati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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