Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/2003
Corte cost., ord. 5 dicembre 2003, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/2003
- Data di deposito
- 5 dicembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 69-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 28165
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che al procedimento di liberazione anticipata si applichino le disposizioni regolative del procedimento di sorveglianza, di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Nell'ipotesi in esame, infatti, più che una violazione del principio del contraddittorio – dalla cui compromissione deriverebbe il lamentato ‘vulnus’ –, potrebbe semmai venire in rilievo, dal lato del richiedente, solo un diretto sacrificio del diritto di difesa: evenienza che, peraltro, non può dirsi realizzata, posto che il condannato, da un lato, è in grado di illustrare e "difendere" la propria domanda di liberazione anticipata e, dall'altro, di opporsi ad una eventuale decisione reiettiva. – In tema di compatibilità con il diritto di difesa di modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito, citate, 'ex plurimis', rispetto al procedimento per decreto, le ordinanze n. 8 del 2003 e n. 432 del 1998 ed i precedenti ivi richiamati. – Sul consolidato principio secondo cui l'esercizio del diritto di difesa è suscettibile di essere regolato in modo diverso in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli procedimenti, ricordate, ‘ex plurimis’, le ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002 ed i precedenti ivi richiamati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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