Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/2003

Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 35

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
35/2003
Data di deposito
4 febbraio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:35

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 10 novembre 1999

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 27529

Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale, in relazione alla deliberazione del 10 novembre 1999 con cui la Camera dei deputati ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., ritenendole espressione delle funzioni parlamentari, le dichiarazioni di un deputato - rese in occasione dell'espletamento di atti di esecuzione mobiliare - per le quali si procede penalmente per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Sussiste, infatti, la materia di un conflitto risolvibile dalla Corte costituzionale, in quanto - salvo ulteriore decisione definitiva - può essere in prima sommaria delibazione riconosciuta: a) la legittimazione a sollevare il conflitto del Tribunale ricorrente, come organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nonché quella della Camera dei deputati, come organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta; b) la ricorrenza del requisito oggettivo, costituito dalla denuncia di una lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla autorità giurisdizionale in conseguenza della menzionata deliberazione parlamentare di insindacabilità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma, sezione nona penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, sezione nona penale, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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