Corte costituzionale
Ordinanza n. 348/2003
Corte cost., ord. 28 novembre 2003, n. 348
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 348/2003
- Data di deposito
- 28 novembre 2003
- Data di decisione
- 24 novembre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:348
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 28111
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il difensore d'ufficio di un indagato, imputato o condannato irreperibile in via di mero fatto debba, per la liquidazione del proprio credito professionale a carico dello Stato, dimostrare di aver esperito tutte le procedure civili per il recupero del suo credito. Non assumendo una chiara posizione in ordine al significato da attribuire alla disposizione censurata né verificando se potessero adottarsi differenti interpretazioni, peraltro già emerse in giurisprudenza, in grado di risolvere la questione proposta, il giudice rimettente non ha, infatti, assolto – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte – "l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale". – Citate, in termini, le ordinanze n. 315/2002 e, 'ex plurimis', n. 322/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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