Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/2003

Corte cost., ord. 25 novembre 2003, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/2003
Data di deposito
25 novembre 2003
Data di decisione
13 novembre 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 42, e seguenti, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 28106

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, contro il Parlamento, da un cittadino in qualità di «delegato effettivo» del Comune di San Michele al Tagliamento, in relazione alla richiesta di 'referendum', ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione per il distacco di tale Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia, lamentando il ricorrente, in particolare, il mancato adeguamento del Titolo III (in ispecie, degli artt. 42 e seguenti) della legge 25 maggio 1970, n. 352 all'art. 132 Cost. (come modificato dall'art. 9, primo comma, della legge cost. 10 ottobre 2001, n. 3), alla cui stregua dovrebbe essere ora previsto che il 'referendum' si svolga solo nel Comune o nella Provincia interessata e non dovendosi più richiedere, come nelle disposizioni censurate, che la richiesta referendaria debba essere deliberata anche da un certo numero di altri Comuni di entrambe le Regioni e che la consultazione debba coinvolgere la totalità della popolazione delle Regioni interessate. Infatti – anche a voler prescindere dai problemi relativi alla legittimazione attiva del «delegato effettivo» – una volta che si ammetta che l'impugnativa avverso atti di rango legislativo sia esperibile in sede di giudizio per conflitto tra poteri soltanto nel caso in cui non esista un giudizio nel quale possa essere sollevata la relativa questione incidentale di legittimità costituzionale, l'esistenza di tale giudizio è in realtà dimostrata, nel caso all'esame, proprio dall'avvenuta prospettazione, da parte del «delegato effettivo» del Comune di San Michele al Tagliamento, della questione di costituzionalità delle disposizioni legislative attuative dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione; questione peraltro giudicata manifestamente infondata dall'Ufficio centrale per il 'referendum', dinanzi al quale essa era stata sollevata. - In tema di conflitto che insorga in relazione ad atti legislativi, v. citate sentenze n. 221/2002 e n. 457/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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