Corte costituzionale
Ordinanza n. 342/2003
Corte cost., ord. 25 novembre 2003, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 342/2003
- Data di deposito
- 25 novembre 2003
- Data di decisione
- 13 novembre 2003
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 30 dicembre 2002
- art. 27, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 30 dicembre 2002
- art. 29, legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 30 dicembre 2002
Parametri
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, lettera e), Costituzione
- art. 117, comma 3, lettera h), Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 28082
Estinzione del processo – per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte – in relazione alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, concernente la legge della Provincia di Trento 30 dicembre 2002, n. 15, impugnata in quanto a) recante la proroga di un anno dei termini fissati dall’art. 15, comma 1, e dall’art. 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (art. 16); b) consente al Presidente della Provincia di emettere ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti a livello nazionale (art. 27, comma 2); c) attribuisce alla Giunta provinciale il potere di adottare i criteri per l’organizzazione degli interventi previsti dallo stesso articolo (art. 29). Con la sopravvenuta promulgazione della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, infatti, è stato interpretato autenticamente l’art. 16 e sono state modificate le altre due norme censurate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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