Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/2003

Corte cost., ord. 30 ottobre 2003, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/2003
Data di deposito
30 ottobre 2003
Data di decisione
16 ottobre 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 28074

La norma censurata, ancor prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è stata abrogata e sostanzialmente riformulata ad opera di una disposizione del testo unico in materia di spese di giustizia, sicché la questione viene trasferita su di essa (nella specie, art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113).

Massima n. 28075

La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione. - V. sentenza citata n. 266/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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