Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/2003
Corte cost., ord. 30 ottobre 2003, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/2003
- Data di deposito
- 30 ottobre 2003
- Data di decisione
- 16 ottobre 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 117, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 32-bis, introdotto, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 18, legge n. 60 del 6 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 28074
La norma censurata, ancor prima della pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è stata abrogata e sostanzialmente riformulata ad opera di una disposizione del testo unico in materia di spese di giustizia, sicché la questione viene trasferita su di essa (nella specie, art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113).
Massima n. 28075
La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione. - V. sentenza citata n. 266/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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