Corte costituzionale
Ordinanza n. 305/2003
Corte cost., ord. 1° ottobre 2003, n. 305
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 305/2003
- Data di deposito
- 1° ottobre 2003
- Data di decisione
- 25 settembre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:305
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge n. 2359 del 25 giugno 1865
- art. 15, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- art. 16, come modificati, legge n. 865 del 22 ottobre 1971
- (combinato disposto), legge n. 10 del 28 gennaio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 28124
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno agricolo l'indennità differenziale riferita al complessivo pregiudizio subito dall'intera azienda agricola non possa mai eccedere quello che sarebbe l'importo dell'indennità dovuta in caso di esproprio totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata irrazionalità nella disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili. Infatti, il giudice rimettente, oltre ad omettere del tutto, nell'esposizione della fattispecie, i passaggi del procedimento estimatorio prospetta un dubbio di legittimità costituzionale attinente a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale, e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito. In ogni caso, si deve comunque rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice ‘a quo’, nel senso dell'obbligatorietà, discendente dal combinato disposto delle norme censurate, della stima differenziale dell'azienda, invece che della somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azienda. L’ordinanza, pertanto, è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale - V., ordinanze, citate, n. 50/2003, n. 2/2003, n. 1/2003, n. 388/2002, n. 261/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica), e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 ottobre 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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