Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2003
Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2003
- Data di deposito
- 15 gennaio 2003
- Data di decisione
- 13 gennaio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:3
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27452
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 23 novembre 1999, con cui è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di un congresso di partito, per le quali è pendente un procedimento penale. Infatti la materia del conflitto, originariamente sussistente, è ormai venuta meno dopo che la stessa succitata delibera parlamentare è stata annullata, con sentenza n. 294 del 2002, a seguito del giudizio su conflitto promosso con altro ricorso - nel corso di altro giudizio penale instaurato in relazione alle medesime dichiarazioni rese dallo stesso deputato -: allo stato dunque non sussiste più la difforme valutazione, in ordine alla insindacabilità, fra la Camera di appartenenza del parlamentare e il giudice procedente, che ha dato luogo al conflitto, né la preclusione al giudizio di merito sulla responsabiità del parlamentare. - Sui presupposti per l'elevamento del conflitto, richiamo alle sentenze n. 1150/1988 e n. 129/1996. - Sulla sopravvenuta insussistenza della materia del conflitto e, per fattispecie analoghe, richiamo alle sentenze n. 449/2002, n. 265/1997 e n. 329/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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