Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2003

Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2003
Data di deposito
15 gennaio 2003
Data di decisione
13 gennaio 2003
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Valerio Onida
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:3

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 novembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27452

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 23 novembre 1999, con cui è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di un congresso di partito, per le quali è pendente un procedimento penale. Infatti la materia del conflitto, originariamente sussistente, è ormai venuta meno dopo che la stessa succitata delibera parlamentare è stata annullata, con sentenza n. 294 del 2002, a seguito del giudizio su conflitto promosso con altro ricorso - nel corso di altro giudizio penale instaurato in relazione alle medesime dichiarazioni rese dallo stesso deputato -: allo stato dunque non sussiste più la difforme valutazione, in ordine alla insindacabilità, fra la Camera di appartenenza del parlamentare e il giudice procedente, che ha dato luogo al conflitto, né la preclusione al giudizio di merito sulla responsabiità del parlamentare. - Sui presupposti per l'elevamento del conflitto, richiamo alle sentenze n. 1150/1988 e n. 129/1996. - Sulla sopravvenuta insussistenza della materia del conflitto e, per fattispecie analoghe, richiamo alle sentenze n. 449/2002, n. 265/1997 e n. 329/1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Milano, sezione sesta penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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