Corte costituzionale
Ordinanza n. 299/2003
Corte cost., ord. 26 settembre 2003, n. 299
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 299/2003
- Data di deposito
- 26 settembre 2003
- Data di decisione
- 22 settembre 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:299
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 18, legge n. 60 del 6 marzo 2001
- art. 32, comma 2, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
- art. 32-bis, codice di procedura penale 1930 (disp. att.)
- art. 116, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 117, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 299, decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 27907
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60, ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto le norme censurate non consentono che il difensore d'ufficio di un imputato irreperibile di fatto possa conseguire la liquidazione dei compensi professionali a carico dello Stato, come previsto per il difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato irreperibile a seguito delle previste ricerche. Infatti la questione è prospettata in modo ancipite in riferimento a due norme di legge che regolano casi fra loro diversi, senza che dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità costituzionale sia dato desumere a quale fra le due disposizioni alternativamente indicate il giudice rimettente attribuisca carattere prioritario. - Sulle questioni prospettate in modo ancipite v. citate ordinanze n. 78 e n. 418/2000, n. 420/2001, n. 88/2002.
Massima n. 27908
Le norme censurate, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sono state espressamente abrogate e sostanzialmente riprodotte in due disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia, sicché la questione viene trasferita su di esse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 2, e 32-bis, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), ora sostituiti dagli artt. 116 e 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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