Corte costituzionale

Ordinanza n. 295/2003

Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
295/2003
Data di deposito
4 agosto 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:295

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27929

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in luogo della giurisdizione del giudice amministrativo, la competenza del tribunale per i minorenni a giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti di rimpatrio del minore straniero non accompagnati (cosiddetto "rimpatrio assistito") emessi dal Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del medesimo art. 33, comma 1. La rilevanza della questione è stata, infatti, nel giudizio 'a quo', oggetto di disamina del tutto inadeguata come del tutto inadeguata, è – specialmente quanto al presupposto interpretativo – la motivazione dell'ordinanza di rimessione, volta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario per poi postulare come costituzionalmente necessitata la competenza del tribunale per i minorenni in luogo di quella dello stesso tribunale rimettente. - Sulla scelta legislativa di "affidare la tutela relativa al diritto all'unità familiare (comprensiva della protezione dei minori)", citata l'ordinanza n. 140/2001. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia, citate le sentenze n. 135/1980, n. 429/1991, n. 451/1997 e, implicitamente, la ricordata ordinanza n. 140/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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