Corte costituzionale
Ordinanza n. 295/2003
Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 295/2003
- Data di deposito
- 4 agosto 2003
- Data di decisione
- 10 luglio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ZAGREBELSKY
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:295
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27929
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in luogo della giurisdizione del giudice amministrativo, la competenza del tribunale per i minorenni a giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti di rimpatrio del minore straniero non accompagnati (cosiddetto "rimpatrio assistito") emessi dal Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del medesimo art. 33, comma 1. La rilevanza della questione è stata, infatti, nel giudizio 'a quo', oggetto di disamina del tutto inadeguata come del tutto inadeguata, è – specialmente quanto al presupposto interpretativo – la motivazione dell'ordinanza di rimessione, volta ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario per poi postulare come costituzionalmente necessitata la competenza del tribunale per i minorenni in luogo di quella dello stesso tribunale rimettente. - Sulla scelta legislativa di "affidare la tutela relativa al diritto all'unità familiare (comprensiva della protezione dei minori)", citata l'ordinanza n. 140/2001. - Sull'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia, citate le sentenze n. 135/1980, n. 429/1991, n. 451/1997 e, implicitamente, la ricordata ordinanza n. 140/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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