Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/2003

Corte cost., ord. 4 agosto 2003, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
294/2003
Data di deposito
4 agosto 2003
Data di decisione
10 luglio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
ZAGREBELSKY
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 163, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999
  • art. 151, decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27928

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sollevata in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, in quanto – in contrasto con le previsioni dell'art. 1 della legge di delegazione 8 ottobre 1997, n. 352 – non prevederebbero la tutela penale relativamente ai vincoli paesaggistici anteriormente imposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939. La questione è, infatti, basata su di un erroneo presupposto interpretativo: il rimettente trascura completamente il disposto dell'art. 160 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1999, secondo il quale, espressamente, "gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 – al pari delle "notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 776"– sono "validi a tutti gli effetti" di cui al titolo II del testo unico, nel quale sono comprese entrambe le norme sottoposte a scrutinio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 163 e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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