Corte costituzionale
Ordinanza n. 283/2003
Corte cost., ord. 24 luglio 2003, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 283/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:283
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 26 settembre 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28105
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata da quest'ultima, che dichiarava insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, le opinioni svolte da un parlamentare con un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia, a causa delle quali veniva instaurato, a carico dello stesso parlamentare, un procedimento penale per il reato di calunnia . Sussiste, infatti, la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte: sotto il profilo soggettivo, essendo il Tribunale di Perugia e la Camera dei deputati legittimati entrambi a sollevare conflitto e ad esserne parte; sotto il profilo oggettivo, essendo denunciata la menomazione della sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione della Camera dei deputati, ritenuta illegittima, che ha dichiarato coperte dalla garanzia costituzionale le opinioni espresse da un membro della stessa Camera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al GIP del Tribunale di Perugia, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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