Corte costituzionale
Ordinanza n. 277/2003
Corte cost., ord. 24 luglio 2003, n. 277
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 277/2003
- Data di deposito
- 24 luglio 2003
- Data di decisione
- 8 luglio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:277
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 marzo 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 28102
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto per la seconda volta dallo stesso giudice nel medesimo procedimento giurisdizionale contro la delibera della Camera dei deputati del 23 marzo 1999 che ha dichiarato insindacabili, ai sensi dell'art. 68 Cost., opinioni espresse da un parlamentare riportate da organi di stampa, oggetto di un procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dello stesso parlamentare. Deve, infatti, essere ribadita, in relazione alle finalità e alla particolarità dell'oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri, che l'esigenza costituzionale a una conclusione del relativo giudizio in termini certi non rimessi alle parti confliggenti, esclude la protrazione 'ad libitum' di una situazione di conflittualità tra poteri e, dunque, la riproponibilità del conflitto come nel caso in esame, dopo una precedente dichiarazione di inammissibilità. - Per la precedente pronuncia di inammissibilità, sentenza citata n. 363/2001, fondata sul mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere di precisare l'oggetto della pretesa che si intendeva far valere. - Per la conclusione in termini certi del conflitto tra poteri, e la non riproponibilità di un conflitto già giudicato inammissibile, richiamo alla sentenza n. 116/2003 e alle ordinanze n. 153, n. 188 e n. 214/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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