Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/2003

Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
272/2003
Data di deposito
22 luglio 2003
Data di decisione
3 luglio 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:272

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 11 gennaio 2000

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 28101

Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di un parlamentare per il reato di vilipendio alla bandiera, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 con la quale la Camera dei deputati dichiarava l'insindacabilità delle opinioni espresse dallo stesso deputato ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost., il ricorrente ritenendo con ciò che illegittimamente si fosse interferito nella sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria. In sede di preliminare delibazione, va, infatti, riconosciuta la sussistenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo, essendo tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati, entrambi legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto e lamentandosi inoltre la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'adozione della deliberazione parlamentare che afferma in modo arbitrario l'insindacabilità delle opinioni espresse dal membro del Parlamento.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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