Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/2003
Corte cost., ord. 22 luglio 2003, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/2003
- Data di deposito
- 22 luglio 2003
- Data di decisione
- 3 luglio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:272
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 11 gennaio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 28101
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di un parlamentare per il reato di vilipendio alla bandiera, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 con la quale la Camera dei deputati dichiarava l'insindacabilità delle opinioni espresse dallo stesso deputato ai sensi del primo comma dell'art. 68 Cost., il ricorrente ritenendo con ciò che illegittimamente si fosse interferito nella sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite all'autorità giudiziaria. In sede di preliminare delibazione, va, infatti, riconosciuta la sussistenza del requisito soggettivo e del requisito oggettivo, essendo tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati, entrambi legittimati a ricorrere e ad esser parte del conflitto e lamentandosi inoltre la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite in conseguenza dell'adozione della deliberazione parlamentare che afferma in modo arbitrario l'insindacabilità delle opinioni espresse dal membro del Parlamento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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