Corte costituzionale

Ordinanza n. 248/2003

Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
248/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:248

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 27998

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002, con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle affermazioni pronunciate da un parlamentare nel corso di un comizio elettorale, fatte oggetto di un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico dello stesso parlamentare. In sede di prima delibazione sussistono, infatti, i requisiti per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: sotto il profilo soggettivo, essendo indubbia la legittimazione del Tribunale ricorrente e della Camera dei deputati, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza o da essi rappresentato; sotto il profilo oggettivo, in quanto viene lamentata la lesione di una sfera costituzionalmente garantita, in conseguenza della adozione della menzionata deliberazione di insindacabilità da parte dell'Assemblea parlamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio,

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4ª sezione penale), nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Catania, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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