Corte costituzionale
Ordinanza n. 248/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 248/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:248
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27998
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002, con la quale è stata affermata l'insindacabilità delle affermazioni pronunciate da un parlamentare nel corso di un comizio elettorale, fatte oggetto di un procedimento penale per diffamazione aggravata a carico dello stesso parlamentare. In sede di prima delibazione sussistono, infatti, i requisiti per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: sotto il profilo soggettivo, essendo indubbia la legittimazione del Tribunale ricorrente e della Camera dei deputati, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza o da essi rappresentato; sotto il profilo oggettivo, in quanto viene lamentata la lesione di una sfera costituzionalmente garantita, in conseguenza della adozione della menzionata deliberazione di insindacabilità da parte dell'Assemblea parlamentare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica (4ª sezione penale), nei confronti della Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Catania, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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