Corte costituzionale

Ordinanza n. 246/2003

Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
246/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:246

Norme oggetto del giudizio

  • art. 169, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 27853

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 169, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione nella parte in cui stabilisce, al primo comma, che i pubblici dipendenti affetti da sclerosi multipla debbano presentare la domanda per l’ottenimento della pensione privilegiata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, a differenza dei soggetti affetti dal morbo di Parkinson, per i quali è previsto, al secondo comma, l’innalzamento del suddetto termine da cinque a dieci anni. L’ordinanza di rimessione, infatti, pur soffermandosi dettagliatamente sugli aspetti diagnostici e clinici della sclerosi multipla, non aggiunge motivi di censura sostanzialmente nuovi o diversi da quelli già scrutinati con l’ordinanza n. 300 del 2001 e decisi nel senso della manifesta inammissibilità, affermandosi che “la scelta di prorogare i termini per l’una o per l’altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore”.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 169, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze