Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/2003
Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/2003
- Data di deposito
- 15 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 297, comma 3, come modificato, codice di procedura penale
- art. 12, legge n. 332 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 27850
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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