Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/2003

Corte cost., ord. 15 luglio 2003, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/2003
Data di deposito
15 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:244

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27850

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), sollevata, in riferimento all'articolo 13, ultimo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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