Corte costituzionale

Ordinanza n. 235/2003

Corte cost., ord. 11 luglio 2003, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
235/2003
Data di deposito
11 luglio 2003
Data di decisione
30 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 45 del 5 marzo 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27837

Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei contributi previdenziali non si applica l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il quale consente a coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione – ed eventualmente agli eredi che non abbiano diritto alla pensione indiretta – di richiedere la restituzione dei contributi versati. L'ordinanza di rimessione non fornisce, infatti, alcuna motivazione sull'accertamento del mancato conseguimento, nella specie, dei requisiti del diritto a pensione e quindi sull'esistenza del diritto alla restituzione dei contributi, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione fatta valere in giudizio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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