Corte costituzionale
Ordinanza n. 235/2003
Corte cost., ord. 11 luglio 2003, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 235/2003
- Data di deposito
- 11 luglio 2003
- Data di decisione
- 30 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, legge n. 45 del 5 marzo 1990
Parametri
Massime
Massima n. 27837
Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che nei confronti dei soggetti che si siano avvalsi della facoltà di ricongiunzione dei contributi previdenziali non si applica l'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, il quale consente a coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione – ed eventualmente agli eredi che non abbiano diritto alla pensione indiretta – di richiedere la restituzione dei contributi versati. L'ordinanza di rimessione non fornisce, infatti, alcuna motivazione sull'accertamento del mancato conseguimento, nella specie, dei requisiti del diritto a pensione e quindi sull'esistenza del diritto alla restituzione dei contributi, impedendo alla Corte di svolgere la necessaria verifica circa l'incidenza della richiesta pronuncia sulla situazione fatta valere in giudizio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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