Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/2003
Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/2003
- Data di deposito
- 30 gennaio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:23
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 8 aprile 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27511
Non comporta la irricevibilità del conflitto tra poteri dello Stato l'adozione - da parte di un organo giurisdizionale che solleva conflitto - di un'ordinanza anziché di un ricorso. - V. richiami a sentenze n. 10 e n. 11/2000 e alle ordinanze n. 129 e n. 238/1999 e n. 81/2000.
Massima n. 27512
Ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, in relazione alla deliberazione dell'8 aprile 1999, con cui la Camera dei deputati ha dichiarato insindacabili, in quanto ritenute espressione delle funzioni parlamentari, le opinioni manifestate nel corso di un'intervista da un proprio membro, per le quali pende giudizio per la condanna al risarcimento del danno. E, infatti, ad una prima delibazione - salva ogni ulteriore decisione definitiva, nel corso del giudizio di merito - esiste la materia di un conflitto risolvibile dalla Corte costituzionale, sussistendo: a) la legittimazione, rispettivamente, della ricorrente Corte d'appello a sollevare il conflitto e della Camera dei deputati a resistervi, in quanto organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) la denuncia avanzata dalla ricorrente di una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte della suindicata deliberazione della Camera dei deputati. - Sulla prima delibazione in ordine all'ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, v. anche il richiamo alle ordinanze n. 379/2002 e n. 414/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte di appello di Bologna - sezione II civile, che ha introdotto il presente giudizio;
b) che, a cura della medesima Corte di appello di Bologna, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del Presidente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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