Corte costituzionale
Ordinanza n. 224/2003
Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 224/2003
- Data di deposito
- 24 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:224
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 9 novembre 1999
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27865
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea adottata il 9 novembre 1999 con la quale sono state ritenute coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni asseritamente diffamatorie espresse da un deputato nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali era in corso un procedimento penale a suo carico. In fase di prima delibazione, si ritiene che sussistano il requisito soggettivo e quello oggettivo del conflitto poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in qualità di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano, e in quanto viene denunciata dal ricorrente la menomazione della propria sfera di attribuzioni garantita costituzionalmente, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità, che viene denunciata come illegittima, assunta dalla Camera dei deputati.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Cosenza, Sezione GIP - GUP, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Cosenza, Sezione GIP - GUP, ricorrente;
b) che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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