Corte costituzionale
Ordinanza n. 218/2003
Corte cost., ord. 18 giugno 2003, n. 218
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 218/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:218
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27800
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all’art. 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice che procede per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre e che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena nei confronti di uno di tali soggetti non possa partecipare al giudizio nei confronti degli altri. Secondo quanto già affermato (ordinanza n. 101 del 2002), la mera conoscenza degli atti del procedimento, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, non è, infatti, causa di pregiudizio per l’imparzialità del giudice né le innovazioni normative menzionate dal rimettente (introdotte ad opera – quanto al comma 2-bis dell’art. 34 del codice di procedura penale – del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; e – quanto al comma 2-ter dell’art. 34 del codice di procedura penale – della legge 16 dicembre 1999, n. 479; nonché in forza dell’esplicito riconoscimento, nell’art. 111 della Costituzione, dei principi di imparzialità e terzietà del giudice) sono tali da suggerire diverse conclusioni. - In relazione a situazione analoga, e relativamente all’identità dell’oggetto del giudizio, citata l’ordinanza n. 42/1994. - Intorno alla specificità delle ipotesi previste ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 34 del codice di procedura penale, menzionata l’ordinanza n. 406/2002. - Sull’orientamento secondo cui l’espressa enunciazione, nell’art. 111 della Costituzione, dei principi di terzietà e di imparzialità non rappresenta una innovazione sostanziale rispetto ai principi del giusto processo già desumibili dagli articoli 3 e 24 della Costituzione e dalla interpretazione della giurisprudenza costituzionale, menzionate le ordinanze n. 54/2003 e n. 112/2001. - Sul principio secondo cui la causa di astensione del giudice di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 36 del codice di procedura penale ha una sfera di applicazione che comprende anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento, citata la sentenza n. 113/2000. - Sul principio secondo cui può essere ricusato il giudice che abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, citata la sentenza n. 283/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale militare della Spezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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