Corte costituzionale
Ordinanza n. 215/2003
Corte cost., ord. 18 giugno 2003, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 215/2003
- Data di deposito
- 18 giugno 2003
- Data di decisione
- 4 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 11, comma 1, lettera c), legge n. 59 del 15 marzo 1997
Massime
Massima n. 27797
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. Essa risulta, infatti, irrilevante per difetto di pregiudizialità, avendo il giudice rimettente pronunciato, nello stesso giudizio, una sentenza parziale con la quale, proprio in applicazione della norma denunciata, ha respinto le censure proposte con il ricorso: il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione di legittimità dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti la necessaria applicazione della disposizione censurata. - In tema di esaurimento della propria cognizione, da parte del giudice 'a quo', nonché del potere di sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale, menzionate l’ordinanza n. 264/1998, e le sentenze n. 315/1992, n. 116/1992, n. 242/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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