Corte costituzionale

Ordinanza n. 215/2003

Corte cost., ord. 18 giugno 2003, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
215/2003
Data di deposito
18 giugno 2003
Data di decisione
4 giugno 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:215

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27797

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione. Essa risulta, infatti, irrilevante per difetto di pregiudizialità, avendo il giudice rimettente pronunciato, nello stesso giudizio, una sentenza parziale con la quale, proprio in applicazione della norma denunciata, ha respinto le censure proposte con il ricorso: il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità non consente di sollevare la questione di legittimità dopo la decisione del merito della causa, quando il suo oggetto comporti la necessaria applicazione della disposizione censurata. - In tema di esaurimento della propria cognizione, da parte del giudice 'a quo', nonché del potere di sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale, menzionate l’ordinanza n. 264/1998, e le sentenze n. 315/1992, n. 116/1992, n. 242/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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