Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/2003

Corte cost., ord. 11 giugno 2003, n. 210

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
210/2003
Data di deposito
11 giugno 2003
Data di decisione
3 giugno 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:210

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 13 giugno 2002

Parametri

  • art. 68, comma 1, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 27862

E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione da questa adottata nella seduta del 13 giugno 2002, con la quale sono state dichiarate insindacabili in sede penale le affermazioni asseritamente diffamatorie pronunciate da un deputato nel corso di un'intervista radiofonica. In prima delibazione, può infatti ritenersi sussistente: a) il requisito soggettivo, poiché tanto il Tribunale ricorrente quanto la Camera dei deputati sono legittimati ad esser parte nei conflitti di attribuzione nella loro veste di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) il requisito oggettivo, poiché viene lamentata dal ricorrente la lesione della sfera di attribuzioni ad esso costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, del potere della Camera dei deputati di dichiarare l'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione. - Sulla legittimazione nei conflitti di organi giurisdizionali, richiamo alle ordinanze n. 23, n. 31, n. 35, n. 58, n. 59, n. 86/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Como nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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