Corte costituzionale
Ordinanza n. 208/2003
Corte cost., ord. 11 giugno 2003, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 208/2003
- Data di deposito
- 11 giugno 2003
- Data di decisione
- 3 giugno 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:208
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 27773
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, nella parte in cui non richiede il consenso dell’imputato minorenne per la pronuncia della sentenza di condanna a pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva; consenso richiesto, invece, dal comma 1 del medesimo art. 32 per la sentenza di non luogo a procedere. Il rimettente omette, infatti, qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di seguire una interpretazione idonea ad attribuire alla norma censurata il significato che egli ritiene conforme a Costituzione. - Sulla 'ratio' della norma di cui all’art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, indubbiamente finalizzata a riconoscere al minorenne la facoltà di non prestare il consenso alla pronuncia in udienza preliminare di sentenze che comunque presuppongono un accertamento di responsabilità, citata la sentenza n. 195/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), sollevata, in riferimento all'art. 111, commi quarto e quinto, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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