Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/2003

Corte cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 2

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
2/2003
Data di deposito
15 gennaio 2003
Data di decisione
13 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:2

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 5, decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996
  • art. 6, comma 6, decreto legislativo n. 104 del 16 febbraio 1996
  • art. 3, decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001
  • legge n. 410 del 23 novembre 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27501

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono in favore del conduttore che abbia esercitato la prelazione per l'acquisto dell'immobile locato, la proroga del contratto di locazione fino alla conclusione della procedura di vendita, in tal modo consentendo all'ente pubblico proprietario dell'immobile di ottenerne il rilascio per finita locazione. Infatti a) la situazione giuridica vantata dal conduttore può trovare tutela negli ordinari rimedi risarcitori, b) è rimessa alla discrezionalità del legislatore una tutela diversa da quella risarcitoria già esistente, c) è comunque carente la descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo'. - Per la correzione di errore materiale, vedi ordinanza n. 90/2003, che sostituisce, nel penultimo capoverso del "Considerato" dell'ordinanza n. 2, la parola «locatore» con la parola «locatario».

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare), e dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 47, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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