Corte costituzionale
Ordinanza n. 194/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 194/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:194
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 26 gennaio 2000
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27762
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 26 gennaio 2000, che ha ritenuto insindacabili, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni attribuite a un parlamentare nel corso di una conferenza stampa, oggetto di giudizio civile per risarcimento danni a suo carico. Sussistono, infatti, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello oggettivo, i requisiti prescritti ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte costituzionale, pur restando impregiudicata ogni pronuncia definitiva, nella fase di merito, anche in ordine alla ammissibilità del ricorso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Milano, sezione seconda civile, nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione) fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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