Corte costituzionale
Ordinanza n. 192/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 192/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 27779
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che la prescrizione al contravventore per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate possa essere impartita dall'organo di vigilanza solamente ove questi agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il rimettente ha, infatti, trascurato di prendere in considerazione che, riguardo a situazioni sostanzialmente analoghe a quella esposta, la Corte ha già affermato il principio – cui si è uniformata la giurisprudenza di legittimità – secondo cui, quando le conseguenze dannose o pericolose del reato risultino eliminate per effetto di una regolarizzazione spontanea o a seguito dell'osservanza di prescrizioni irritualmente impartite, non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 758 del 1994, così da poter usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24 del medesimo decreto. - In termini, e sulla 'ratio' della disciplina dettata dal d. lgs. n. 758 del 1994, richiamate la sentenza n. 19/1998 e le ordinanze n. 205/1999 e n. 416/1998, ferma restando "la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee" per "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e ss. del decreto legislativo in esame".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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