Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2003

Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 192

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
192/2003
Data di deposito
4 giugno 2003
Data di decisione
23 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:192

Norme oggetto del giudizio

  • art. 20, comma 1, decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 27779

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che la prescrizione al contravventore per l'eliminazione delle irregolarità riscontrate possa essere impartita dall'organo di vigilanza solamente ove questi agisca nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il rimettente ha, infatti, trascurato di prendere in considerazione che, riguardo a situazioni sostanzialmente analoghe a quella esposta, la Corte ha già affermato il principio – cui si è uniformata la giurisprudenza di legittimità – secondo cui, quando le conseguenze dannose o pericolose del reato risultino eliminate per effetto di una regolarizzazione spontanea o a seguito dell'osservanza di prescrizioni irritualmente impartite, non vi sono ostacoli a che il contravventore venga ammesso al pagamento della somma determinata a norma dell'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 758 del 1994, così da poter usufruire dell'estinzione del reato disciplinata dall'art. 24 del medesimo decreto. - In termini, e sulla 'ratio' della disciplina dettata dal d. lgs. n. 758 del 1994, richiamate la sentenza n. 19/1998 e le ordinanze n. 205/1999 e n. 416/1998, ferma restando "la discrezionalità dell'autorità giudiziaria di adottare le soluzioni più idonee" per "ricondurre situazioni sostanzialmente omogenee a quelle espressamente previste dalla legge nell'alveo della procedura disciplinata dagli artt. 20 e ss. del decreto legislativo in esame".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bari, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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