Corte costituzionale
Ordinanza n. 189/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 189
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 189/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:189
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 15 settembre 1998
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27761
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 15 settembre 1998 dichiarativa della insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un parlamentare nel corso di una trasmissione televisiva per le quali pende procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata. Infatti, poiché nel caso in esame viene riproposto un conflitto già sollevato in precedenza dalla stessa autorità giudiziaria e dichiarato improcedibile nella fase di merito - per inosservanza del termine fissato nell'ordinanza di ammissibilità per il deposito del ricorso -, deve conseguentemente ritenersi ormai consumato il potere del ricorrente di sollevare il conflitto. - Sul precedente ricorso, v. ordinanza n. 218/2000 che ne ha dichiarato l'ammissibilità, e sentenza n. 245/2001 per la improcedibilità. - Sulla preclusione alla riproponibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, v. sentenza citata n. 116/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta nei confronti della Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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