Corte costituzionale
Ordinanza n. 188/2003
Corte cost., ord. 4 giugno 2003, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 188/2003
- Data di deposito
- 4 giugno 2003
- Data di decisione
- 23 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:188
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 18 febbraio 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27760
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino, sezione I penale, in relazione alla deliberazione della Camera dei deputati del 18 febbraio 1999, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, delle opinioni espresse da un deputato per le quali pende nei suoi confronti procedimento penale per il reato di cui agli artt. 595 del codice penale e 113 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In relazione ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sussiste infatti - e va ribadita - l'esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti; il che preclude la riproponibilità di un conflitto già sollevato in precedenza, come nel caso all'esame, che sia stato dichiarato improcedibile nella fase di merito, a causa del tardivo deposito degli atti da parte del ricorrente nella cancelleria della Corte costituzionale, dopo l'ordinanza dichiarativa dell'ammissibilità. - In ordine alla improcedibilità del primo ricorso, v. sentenza n. 122/2001 e sulla sua ammissibilità v. ordinanza n. 399/1999. - Sulla necessità in generale di fissare regole inderogabili circa i soggetti e i termini per lo svolgimento del processo relativo ai conflitti tra poteri dello Stato, v. sentenza n. 116/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino, sezione I penale, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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