Corte costituzionale

Ordinanza n. 180/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 180

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
180/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:180

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 27721

È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto il 14 marzo 2002 coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni rese da un parlamentare, a carico del quale sono stati instaurati dei procedimenti penali, per reati di diffamazione a mezzo stampa. In sede di mera delibazione - restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva - può, infatti, ritenersi esistente la materia di un conflitto per la cui soluzione è competente la Corte costituzionale: a) sotto il profilo soggettivo, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono organi abilitati a sollevare conflitto o ad esserne parte, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza o da essi rappresentato; b) sotto il profilo oggettivo, in quanto viene lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite a causa di una deliberazione adottata da un ramo del Parlamento che afferma, in modo asseritamente arbitrario, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Monza, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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