Corte costituzionale
Ordinanza n. 180/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 180/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:180
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27721
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto il 14 marzo 2002 coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - le dichiarazioni rese da un parlamentare, a carico del quale sono stati instaurati dei procedimenti penali, per reati di diffamazione a mezzo stampa. In sede di mera delibazione - restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva - può, infatti, ritenersi esistente la materia di un conflitto per la cui soluzione è competente la Corte costituzionale: a) sotto il profilo soggettivo, dal momento che sia il Tribunale ricorrente sia la Camera dei deputati sono organi abilitati a sollevare conflitto o ad esserne parte, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere di appartenenza o da essi rappresentato; b) sotto il profilo oggettivo, in quanto viene lamentata la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite a causa di una deliberazione adottata da un ramo del Parlamento che afferma, in modo asseritamente arbitrario, l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Monza nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Monza, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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