Corte costituzionale
Ordinanza n. 177/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 177/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:177
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 5, legge n. 205 del 25 giugno 1999
- art. 19, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27770
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale, mentre l’odierna questione investe un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida-requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente - ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile, sulla base del dato d'esperienza, di provocare un accentuato allarme sociale. - Sulla discrezionalità del legislatore di depenalizzare, nei limiti della ragionevolezza, fatti già configurati come reato, v. ordinanze, citate, n. 110/2002, n. 471/2002, n. 144/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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