Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 177

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
177/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:177

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 205 del 25 giugno 1999
  • art. 5, legge n. 205 del 25 giugno 1999
  • art. 19, decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 27770

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Rientra, infatti, nella discrezionalità legislativa di depenalizzare fatti dianzi configurati come reato, discrezionalità che può essere censurata, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale, mentre l’odierna questione investe un apprezzamento discrezionale del legislatore, che non può qualificarsi, di per sé, manifestamente irrazionale ed arbitrario; infatti, lo stato di ebbrezza non equivale ad una qualsiasi carenza di requisiti fisici e psichici per la guida-requisiti previsti in rapporto ad ogni tipo di veicolo, compresi quelli per i quali non si richiede la patente - ma integra una situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida, suscettibile, sulla base del dato d'esperienza, di provocare un accentuato allarme sociale. - Sulla discrezionalità del legislatore di depenalizzare, nei limiti della ragionevolezza, fatti già configurati come reato, v. ordinanze, citate, n. 110/2002, n. 471/2002, n. 144/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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