Corte costituzionale

Ordinanza n. 170/2003

Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 170

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
170/2003
Data di deposito
23 maggio 2003
Data di decisione
19 maggio 2003
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:170

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27726

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Il sistema della disciplina dell'adozione di persone maggiori di età – presupponendo, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le relative conseguenze sul piano morale e su quello patrimoniale e di esprimere, perciò, il loro assenso – non è stato, infatti, modificato dalle sentenze costituzionali n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992 e l'invocata relativa 'ratio decidendi' non è applicabile al caso in esame, nel quale si chiede un intervento di revisione diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà. Né a diverso risultato può condurre la sentenza della Corte di cassazione n. 354 del 1999, anche invocata a sostegno di detta richiesta. - Su analoghe questioni, ricordate le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996. - In tema di deroga al divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso, citate le sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992. - Intorno alla struttura ed alla funzione dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, menzionate le sentenze n. 89/1993, n. 53/1994, n. 252/1996, n. 240/1998, n. 500/2000, n. 120/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze