Corte costituzionale
Ordinanza n. 170/2003
Corte cost., ord. 23 maggio 2003, n. 170
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 170/2003
- Data di deposito
- 23 maggio 2003
- Data di decisione
- 19 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:170
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27726
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione nella parte in cui non prevede che possa aversi adozione di maggiorenne da parte di soggetto che abbia discendenti legittimi o legittimati di età minore. Il sistema della disciplina dell'adozione di persone maggiori di età – presupponendo, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le relative conseguenze sul piano morale e su quello patrimoniale e di esprimere, perciò, il loro assenso – non è stato, infatti, modificato dalle sentenze costituzionali n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992 e l'invocata relativa 'ratio decidendi' non è applicabile al caso in esame, nel quale si chiede un intervento di revisione diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà. Né a diverso risultato può condurre la sentenza della Corte di cassazione n. 354 del 1999, anche invocata a sostegno di detta richiesta. - Su analoghe questioni, ricordate le sentenze n. 53/1994 e n. 252/1996. - In tema di deroga al divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati, rispettivamente nella ipotesi in cui tali figli siano maggiorenni e consenzienti e in quella in cui essi siano maggiorenni ma incapaci di esprimere il proprio assenso, citate le sentenze n. 557/1988 e n. 345/1992. - Intorno alla struttura ed alla funzione dell'istituto dell'adozione di persone maggiori di età, menzionate le sentenze n. 89/1993, n. 53/1994, n. 252/1996, n. 240/1998, n. 500/2000, n. 120/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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