Corte costituzionale
Ordinanza n. 17/2003
Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 17/2003
- Data di deposito
- 30 gennaio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27526
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti, l'omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. - La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità. Rinvio ad ordinanze n. 402/2002, n. 188/2002 e n. 181/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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