Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/2003

Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
17/2003
Data di deposito
30 gennaio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27526

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero nei centri di permanenza temporanea e assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera per l'indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo. Infatti, l'omessa descrizione della fattispecie, in presenza di una disposizione legislativa che consente il trattenimento per una varietà di ipotesi differenti, ciascuna delle quali può di per sé costituire la base della misura restrittiva, si risolve in un difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. - La questione è già stata esaminata e decisa nel senso della manifesta inammissibilità. Rinvio ad ordinanze n. 402/2002, n. 188/2002 e n. 181/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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