Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:158
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27723
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non attribuisce al Presidente della Commissione tributaria il potere discrezionale di ammettere il contribuente ricorrente alla tutela diretta e personale del proprio interesse processuale, anche in assenza di difesa tecnica, nel caso in cui detta tutela, tenuto conto della modesta difficoltà della causa e della sostanza delle doglianze espresse, sia ritenuta superflua. Va, infatti, considerato che la posizione del contribuente ricorrente in controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire è diversa da quelle di valore inferiore, nelle quali ultime è prevista la facoltà del giudice di assegnare un termine alla parte per munirsi di una difesa tecnica ritenuta necessaria a maggiore garanzia della difesa processuale, e che, secondo l’ interpretazione, conforme a Costituzione ( indicata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 2000), l'inammissibilità del ricorso quando non vi sia assistenza tecnica per controversie di valore superiore a 5.000.000 di lire scatta – per scelta del legislatore tutt'altro che irragionevole – solo a seguito di un ordine del giudice ineseguito nei termini fissati e non per il semplice fatto della mancata sottoscrizione del ricorso da parte di un professionista abilitato. Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore la disciplina del diritto di difesa, non essendovi in via generale una scelta costituzionalmente obbligata di assistenza di difensore abilitato, soprattutto in relazione alla tenuità del valore della lite o alla natura della controversia. - V. sentenza, citata, n. 189/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Sassari, con due ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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