Corte costituzionale
Ordinanza n. 157/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 157
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 157/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:157
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 17 novembre 1999
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 27719
È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione già proposto con un primo ricorso - cui non è stato dato seguito dal ricorrente, il quale non aveva provveduto alle prescritte notificazioni e al conseguente deposito - e riproposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con cui l'Assemblea parlamentare il 17 novembre 1999 aveva dichiarato insindacabili - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le opinioni espresse da un proprio membro nel corso di una trasmissione televisiva, per le quali è stato instaurato giudizio civile per il risarcimento dei danni. La materia di un conflitto tra poteri dello Stato, infatti, può ritenersi esaurita a seguito dell'annullamento della impugnata deliberazione in sede di definizione di un distinto conflitto di attribuzione sollevato nel corso di un processo penale a carico dello stesso parlamentare; con ciò venedo meno l'ostacolo che preclude al giudice di pronunciarsi sui comportamenti oggetto della deliberazione stessa. - Cfr. analogamente la citata ordinanza n. 3/2003. - V. sentenza n. 448/2002, per l'annullamento della deliberazione della Camera del 17 novembre 1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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