Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:156
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 gennaio 2002
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27708
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea parlamentare del 23 gennaio 2002, con la quale si è dichiarata l'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione - delle espressioni pronunciate da un membro della stessa Camera nel corso di una manifestazione politica, per le quali pende un procedimento penale per vilipendio della bandiera italiana. In sede di mera delibazione - restando impregiudicata ogni pronuncia definitiva - possono, infatti, ritenersi sussistenti, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo, i requisiti richiesti dalle norme (art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87) ai fini della configurabilità di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato risolvibile dalla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe, proposto dalla Corte di appello di Milano nei confronti della Camera dei deputati;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte entro il termine (di venti giorni decorrente dall'ultima notificazione) fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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