Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2003
Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2003
- Data di deposito
- 9 maggio 2003
- Data di decisione
- 5 maggio 2003
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:154
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 6 marzo 2001
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 27707
È ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma - sezione del giudice per le indagini preliminari, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 6 marzo 2001 con la quale l'Assemblea parlamentare ha ritenuto coperte dalla garanzia dell'insindacabilità - ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. - le dichiarazioni rilasciate da un proprio membro per le quali è pendente un procedimento penale. In sede di delibazione preliminare - restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva - può ritenersi infatti sussitente la materia di un conflitto risolvibile dalla Corte costituzionale: a) sotto il profilo soggettivo, poiché il ricorrente Tribunale e la Camera dei deputati sono legittimati entrambi a sollevare conflitto e a esserne parte, in qualità di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; b) sotto il profilo oggettivo, poiché il ricorrente Tribunale lamenta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla deliberazione parlamentare in cui si afferma in modo asseritamente arbitrario l'insindacabilità delle opinioni di un membro della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma, sezione del giudice per le indagini preliminari, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale di Roma, Sezione del giudice per le indagini preliminari, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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