Corte costituzionale
Ordinanza n. 141/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 141/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27610
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza, dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che consente integrazioni o modifiche di precedenti accertamenti solo in base alla sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi, con esclusione di correzioni nell'apprezzamento di elementi già a disposizione. L'ordinanza di rimessione, infatti, non dando atto della deduzione in primo grado della contestazione della legittimità del nuovo avviso di accertamento, in difetto della novità e della conoscenza sopravvenuta di elementi, che sola renderebbe ammissibile la proposizione della questione in appello, risulta priva di una idonea descrizione della fattispecie concreta e presenta, altresì, una motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione alla complessità delle implicazioni inerenti ad una corretta impostazione del problema, mancando financo una formulazione conclusiva della questione, onde non si comprende se il rimettente si dolga della non integrabilità o della non sostituibilità dell'accertamento. - Sulla inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con ordinanze prive di motivazione sulla rilevanza ovvero che contengano una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza, cfr. ordinanze, citate, n. 346, n. 358, n. 385, n. 396, n. 495/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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