Corte costituzionale

Ordinanza n. 14/2003

Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
14/2003
Data di deposito
30 gennaio 2003
Data di decisione
16 gennaio 2003
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2003:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27516

La questione, formalmente proposta con riguardo all'intero art. 116 cod. civ., alla luce della motivazione va circoscritta al solo primo comma della norma censurata.

Massima n. 27517

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto, inciderebbe sulla libertà di contrarre matrimonio. Infatti non vi è corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione addotta, in quanto il remittente, per consentire allo straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, postula che sia espunta dall'ordinamento l'intera disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior parte dei casi non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.

Massima n. 27518

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l'ordine pubblico. Infatti il remittente a) ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ., escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni; b) ha considerato isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i sui effetti siano contrari all'ordine pubblico.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata dallo stesso Tribunale, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, con l'ordinanza di cui sopra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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