Corte costituzionale
Ordinanza n. 14/2003
Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 14/2003
- Data di deposito
- 30 gennaio 2003
- Data di decisione
- 16 gennaio 2003
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:14
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27516
La questione, formalmente proposta con riguardo all'intero art. 116 cod. civ., alla luce della motivazione va circoscritta al solo primo comma della norma censurata.
Massima n. 27517
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, in quanto la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto, inciderebbe sulla libertà di contrarre matrimonio. Infatti non vi è corrispondenza tra la questione come proposta e la motivazione addotta, in quanto il remittente, per consentire allo straniero il matrimonio anche nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, postula che sia espunta dall'ordinamento l'intera disposizione concernente il nulla-osta, documento questo che nella maggior parte dei casi non limita ma facilita l'esercizio della libertà matrimoniale.
Massima n. 27518
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che lo straniero possa provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastano con l'ordine pubblico. Infatti il remittente a) ha erroneamente valutato l'ambito dei provvedimenti adottabili all'esito del procedimento ex art. 98, secondo comma, cod. civ., escludendo la configurabilità di una decisione autorizzatoria ed omettendo così di verificare la differente interpretazione della norma censurata derivante dalla possibilità di autorizzare le pubblicazioni; b) ha considerato isolatamente la norma impugnata, senza inquadrarla nel sistema, in particolare senza riferirsi al contesto normativo in cui l'applicazione della legge straniera è esclusa ove i sui effetti siano contrari all'ordine pubblico.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del codice civile, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 116 del codice civile, sollevata in via subordinata dallo stesso Tribunale, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, con l'ordinanza di cui sopra.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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