Corte costituzionale
Ordinanza n. 139/2003
Corte cost., ord. 24 aprile 2003, n. 139
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 139/2003
- Data di deposito
- 24 aprile 2003
- Data di decisione
- 9 aprile 2003
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2003:139
Norme oggetto del giudizio
- art. 51-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 27711
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, subordina la prosecuzione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale al mero computo della pena e non anche alla valutazione di ogni altro elemento di meritevolezza. Proprio in ossequio al principio della funzione rieducativa della pena, infatti, la denunciata disciplina è stata introdotta tenendo conto dell'esigenza di non interrompere automaticamente, quale che sia l'entità della pena da espiare a seguito della sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, la misura alternativa in corso, ferma restando, però, la condizione generale di ammissibilità dell'affidamento in prova, rappresentata dal limite di pena ancora da espiare stabilito nella misura di tre anni dall'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. Eliminando tale condizione di ammissibilità in ogni caso in cui il condannato affidato in prova venga raggiunto da un nuovo titolo di esecuzione, si vanificherebbe una precisa scelta operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, paradossalmente e irragionevolmente favorendo il condannato già affidato in prova ed ancora in esecuzione della pena al sopravvenire del nuovo titolo rispetto a chi si trovi ad espiare una pena detentiva per la prima volta o successivamente all'esaurimento di un precedente rapporto esecutivo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale), sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze