Corte costituzionale
Sentenza n. 529/2002
Corte cost., sent. 18 dicembre 2002, n. 529
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 529/2002
- Data di deposito
- 18 dicembre 2002
- Data di decisione
- 6 dicembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- CHIEPPA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:529
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27483
La scelta legislativa che sta a base della norma di cui all'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale – denunciato nella parte in cui non estende la possibilità di far ricorso all'incidente probatorio per assumere la testimonianza di un minore di sedici anni, parte offesa di un reato diverso da quelli sessuali – non è censurabile non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate; quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova (cfr. sentenza n. 114 del 2001). Non si può quindi dire che la norma speciale sia riferita ad un oggetto non corrispondente e irragionevolmente più circoscritto di quanto non imponga la sua 'ratio', ciò che solo potrebbe condurre a ravvisare una violazione del principio costituzionale di eguaglianza. La sola circostanza, peraltro, che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato, sia pure solo ai fini della testimonianza della parte offesa. Né, d'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza dipendono, di per sé, dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392-bis del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione. – In tema di applicabilità dell'art. 498, comma 4-bis, indipendentemente dal reato per cui si procede, menzionata la sentenza n. 114/2001.
Massima n. 27484
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di sedici anni possa avvenire con le particolari modalità ivi previste anche quando si procede per ipotesi di reato diverse da quelle ivi indicate, ed il testimone sia anche parte offesa del reato. La questione sarebbe rilevante, infatti, solo se il remittente ritenesse di poter procedere – come invece, allo stato della legislazione in vigore, nega di poter fare – all'assunzione della testimonianza mediante incidente probatorio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2002.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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