Corte costituzionale

Sentenza n. 521/2002

Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 521

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
521/2002
Data di deposito
6 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:521

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 23 maggio 2000

Parametri

  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 27435

Il deposito del ricorso che - secondo costante giurisprudenza - apre la seconda fase del procedimento sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non comporta ulteriori oneri di attività a carico del ricorrente - quale sarebbe il contestuale deposito dell'atto specificamente impugnato (nella specie, della delibera parlamentare di insindacabilità al cui contenuto, del resto, il ricorrente Tribunale si è ampiamente riferito nel proprio ricorso) -; sicché va respinta l'eccezione di inammissibilità motivata da tale mancato adempimento.

Massima n. 27436

Non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, allorché esso - come nel caso all'esame - affermi espressamente che la Corte «è chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronunzia di insindacabilità» e chieda che la Corte «annulli la deliberazione (impugnata)».

Massima n. 27437

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno - proposto contro un deputato ed altri per dichiarazioni ritenute diffamatorie - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000, la quale ha perciò violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione ed ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, in tal caso, fa difetto il necessario «nesso funzionale» ovvero quella «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni rese 'extra moenia' - in particolare, nel corso di un'intervista rilasciata a un organo di stampa - ed opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche; corrispondenza che - secondo l'indirizzo giurisprudenziale più volte affermato - vale a conferire l'insindacabilità garantita dalla norma costituzionale; non essendo idonei ad avvalorare tale corrispondenza di significato precedenti atti, dal contenuto generico, dello stesso deputato nei cui confronti pende il giudizio per risarcimento né tantomeno atti riferibili ad altri membri del Parlamento, a prescindere dal problema della loro utilizzabilità ai fini dell'insindacabilità di opinioni altrui. - Sul concetto di «nesso funzionale» per l'operatività della garanzia della insindacabilità, rinvio alla sentenza n. 294/2002. - Sulla dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 250/2001.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno proposto dal prof. Romano Prodi contro il deputato Pietro Armani ed altri, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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