Corte costituzionale
Sentenza n. 521/2002
Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 521
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 521/2002
- Data di deposito
- 6 dicembre 2002
- Data di decisione
- 21 novembre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:521
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 23 maggio 2000
Parametri
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 27435
Il deposito del ricorso che - secondo costante giurisprudenza - apre la seconda fase del procedimento sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, non comporta ulteriori oneri di attività a carico del ricorrente - quale sarebbe il contestuale deposito dell'atto specificamente impugnato (nella specie, della delibera parlamentare di insindacabilità al cui contenuto, del resto, il ricorrente Tribunale si è ampiamente riferito nel proprio ricorso) -; sicché va respinta l'eccezione di inammissibilità motivata da tale mancato adempimento.
Massima n. 27436
Non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, allorché esso - come nel caso all'esame - affermi espressamente che la Corte «è chiamata a controllare la correttezza sul piano costituzionale della pronunzia di insindacabilità» e chieda che la Corte «annulli la deliberazione (impugnata)».
Massima n. 27437
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno - proposto contro un deputato ed altri per dichiarazioni ritenute diffamatorie - concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e va, conseguentemente, annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000, la quale ha perciò violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione ed ha leso le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Infatti, in tal caso, fa difetto il necessario «nesso funzionale» ovvero quella «sostanziale corrispondenza di significato» tra le dichiarazioni rese 'extra moenia' - in particolare, nel corso di un'intervista rilasciata a un organo di stampa - ed opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche; corrispondenza che - secondo l'indirizzo giurisprudenziale più volte affermato - vale a conferire l'insindacabilità garantita dalla norma costituzionale; non essendo idonei ad avvalorare tale corrispondenza di significato precedenti atti, dal contenuto generico, dello stesso deputato nei cui confronti pende il giudizio per risarcimento né tantomeno atti riferibili ad altri membri del Parlamento, a prescindere dal problema della loro utilizzabilità ai fini dell'insindacabilità di opinioni altrui. - Sul concetto di «nesso funzionale» per l'operatività della garanzia della insindacabilità, rinvio alla sentenza n. 294/2002. - Sulla dichiarazione di ammissibilità del conflitto, v. ordinanza n. 250/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile per risarcimento del danno proposto dal prof. Romano Prodi contro il deputato Pietro Armani ed altri, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, conseguentemente, la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 2000.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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