Corte costituzionale

Sentenza n. 52/2002

Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 52

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
52/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:52

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 17 giugno 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26842

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale a carico di un proprio componente concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente - in accoglimento del ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza - deve essere annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999, risolvendosi essa nella lesione delle attribuzioni della autorità giudiziaria ricorrente in violazione dell'art. 68 Cost. Infatti deve escludersi che nella specie alle dichiarazioni 'extra moenia' contestate al deputato, rese del tutto al di fuori dell'esercizio delle attività parlamentari tipiche svolte in Parlamento, possa attribuirsi il carattere divulgativo di un'opinione parlamentare coperta dalla garanzia costituzionale dell'insindacabilità. - Sul nesso funzionale tra le opinioni 'extra moenia' e le attività tipicamente parlamentari, v. sentenze n. 289/2001 e n. 76/2001 (qui richiamate).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza il procedimento penale a carico del deputato Maurizio Gasparri, di cui alla ordinanza in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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