Corte costituzionale
Sentenza n. 513/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 513
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 513/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:513
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 639 del 20 dicembre 1996
- legge n. 19 del 14 gennaio 1994
- art. 1, comma 3, bis, decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996
- art. 5, comma 1, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
Parametri
- art. 111, Costituzione
- legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999
Massime
Massima n. 27470
Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, il giudice è investito della causa solo con l'atto di citazione, mentre l'attività precedente che va dalla presentazione dell'istanza di proroga da parte del pubblico ministero (diretta all'acquisizione di ulteriori elementi) fino all'autorizzazione o alla mancata autorizzazione della proroga stessa da parte della Sezione, appartiene ad una fase pre-processuale, in relazione alla quale non si rendono necessarie le medesime forme a garanzia del contraddittorio (nella specie notifica) proprie della fase processuale, essendo invece utilizzabili altri strumenti processuali (nella specie reclamo al collegio), non eccedenti il limite della ragionevolezza e non pregiudicanti il diritto di difesa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639 (recte: dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639), sollevata, con riferimento all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'istanza di proroga per l'emissione dell'atto di citazione debba essere notificata al presunto responsabile. - Sulla natura pre-processuale della fase che precede l'atto di citazione, v. citata sentenza n. 415/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), sollevata, in relazione all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia -, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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