Corte costituzionale
Sentenza n. 512/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 512
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 512/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:512
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 2, legge n. 401 del 13 dicembre 1989
Parametri
Massime
Massima n. 27469
Il provvedimento di comparizione presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, irrogato al soggetto cui sia stato vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive medesime, è atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto obbligato secondo una autonoma valutazione del questore, sicché esso rientra a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione, sia per quanto concerne l'obbligo di motivazione dell'autorità amministrativa (sul piano della necessità ed urgenza e sul piano dell'adeguatezza del contenuto) sia per quanto concerne la verifica delle richieste condizioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede di convalida. Non é, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione sull'erroneo assunto che l'adozione della misura di comparizione non sia subordinata alla verifica della sussistenza eccezionale necessità ed urgenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), sollevata, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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