Corte costituzionale

Sentenza n. 51/2002

Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 51

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
51/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:51

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999

Parametri

  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 68, comma 1, Costituzione

Massime

Massima n. 26838

La mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da parte di tutti i membri del collegio giudicante, non si traduce in una causa di inammissibilità dell'atto, quando la sottoscrizione risulti apposta da chi rappresenta l'organo, vale a dire dal suo presidente. - V. anche, in senso conforme, sentenza n. 321/2000 (qui richiamata).

Massima n. 26839

Non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quando esse risultino fondate sul motivo della forma rivestita - di ordinanza e non di ricorso - e su quello della irritualità della relativa notificazione, asseritamente carente di un ordine del giudice alla cancelleria di procedere alla notificazione stessa, trattandosi di eccezioni già disattese, per le quali non vengono proposti argomenti nuovi o diversi. - V. ordinanza n. 10/2001 e sentenza n. 137/2001 (qui richiamate).

Massima n. 26840

Poiché, secondo costante giurisprudenza, ai fini della regolare introduzione della seconda fase di merito del giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il tempestivo deposito degli atti notificati (ricorso e ordinanza ammissiva), costituisce adempimento necessario, deve escludersi che ricorra una causa di improcedibilità del conflitto, allorché il ricorso sia pervenuto a mezzo fax nel termine perentorio prescritto dalle norme integrative, al quale invio abbia poi fatto seguito l'inoltro degli originali attraverso il servizio postale, con la evidente funzione di consentire la verifica dell'autenticità degli atti. - Sul termine per il deposito del ricorso, v. sentenze n. 87/1977 e n. 293/2001; sull'affidamento al servizio postale dell'atto da depositare, v. sentenza n. 449/1997 (qui richiamate).

Massima n. 26841

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il procedimento penale a carico di un proprio membro concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente - in accoglimento del ricorso proposto dal Tribunale di Novara - deve essere annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999, per la lesione che essa arreca alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Deve escludersi, infatti, che alle dichiarazioni 'extra moenia' rese dal deputato, per le quali pende procedimento penale nei suoi confronti, possa essere attribuito il carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile e perciò riconducibili sostanzialmente all'esercizio delle funzioni svolte in Parlamento, venendo meno, di conseguenza, la garanzia costituzionale della insindacabilità; essendo, inoltre, del tutto al di fuori della nozione di opinioni coperte da tale garanzia le minacce che si assume essere state proferite dal deputato. - Sul nesso funzionale tra le opinioni 'extra' e 'intra moenia', v. anche sentenze n. 289/2001, n. 76/2001 e n. 321/2000 (qui richiamate). - Sull'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 150/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i

fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il

procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al

ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la

deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella

seduta del 27 ottobre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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