Corte costituzionale
Sentenza n. 51/2002
Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 51/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:51
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 27 ottobre 1999
Parametri
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 68, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 26838
La mancata sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, da parte di tutti i membri del collegio giudicante, non si traduce in una causa di inammissibilità dell'atto, quando la sottoscrizione risulti apposta da chi rappresenta l'organo, vale a dire dal suo presidente. - V. anche, in senso conforme, sentenza n. 321/2000 (qui richiamata).
Massima n. 26839
Non hanno pregio le eccezioni di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quando esse risultino fondate sul motivo della forma rivestita - di ordinanza e non di ricorso - e su quello della irritualità della relativa notificazione, asseritamente carente di un ordine del giudice alla cancelleria di procedere alla notificazione stessa, trattandosi di eccezioni già disattese, per le quali non vengono proposti argomenti nuovi o diversi. - V. ordinanza n. 10/2001 e sentenza n. 137/2001 (qui richiamate).
Massima n. 26840
Poiché, secondo costante giurisprudenza, ai fini della regolare introduzione della seconda fase di merito del giudizio su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il tempestivo deposito degli atti notificati (ricorso e ordinanza ammissiva), costituisce adempimento necessario, deve escludersi che ricorra una causa di improcedibilità del conflitto, allorché il ricorso sia pervenuto a mezzo fax nel termine perentorio prescritto dalle norme integrative, al quale invio abbia poi fatto seguito l'inoltro degli originali attraverso il servizio postale, con la evidente funzione di consentire la verifica dell'autenticità degli atti. - Sul termine per il deposito del ricorso, v. sentenze n. 87/1977 e n. 293/2001; sull'affidamento al servizio postale dell'atto da depositare, v. sentenza n. 449/1997 (qui richiamate).
Massima n. 26841
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il procedimento penale a carico di un proprio membro concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente - in accoglimento del ricorso proposto dal Tribunale di Novara - deve essere annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1999, per la lesione che essa arreca alle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente. Deve escludersi, infatti, che alle dichiarazioni 'extra moenia' rese dal deputato, per le quali pende procedimento penale nei suoi confronti, possa essere attribuito il carattere divulgativo di una opinione parlamentare insindacabile e perciò riconducibili sostanzialmente all'esercizio delle funzioni svolte in Parlamento, venendo meno, di conseguenza, la garanzia costituzionale della insindacabilità; essendo, inoltre, del tutto al di fuori della nozione di opinioni coperte da tale garanzia le minacce che si assume essere state proferite dal deputato. - Sul nesso funzionale tra le opinioni 'extra' e 'intra moenia', v. anche sentenze n. 289/2001, n. 76/2001 e n. 321/2000 (qui richiamate). - Sull'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 150/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
fatti per i quali è in corso presso il Tribunale di Novara il
procedimento penale a carico del deputato Mario Borghezio, di cui al
ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la
deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella
seduta del 27 ottobre 1999.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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