Corte costituzionale
Sentenza n. 509/2002
Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 509
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 509/2002
- Data di deposito
- 4 dicembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:509
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione della Camera dei deputati del 15 luglio 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27429
Nel conflitto di attribuzione che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, non ha pregio l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della carenza nell'atto introduttivo dei requisiti di forma e di contenuto prescritti. Infatti, per un verso, non sono state prospettate argomentazioni nuove - rispetto a un indirizzo giurisprudenziale consolidato -; e, per altro verso, dall'atto stesso si ricava una sufficiente esposizione dei "fatti", quali presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Per quanto riguarda la forma dell'atto introduttivo del conflitto (sollevato da un'autorità giudiziaria), richiamo alla sentenza n. 51/2002. - Sul parametro costituito dall'art. 68, primo comma, Cost., in relazione alla delimitazione tra sfera parlamentare e giurisdizione, richiamo alla sentenza n. 137/2001.
Massima n. 27430
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile nei confronti di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1998, in quanto, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, essa risulta lesiva delle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ricorrente. La garanzia dell'insindacabilità prevista dalla norma costituzionale non può essere, infatti, riferita ad atti non di funzione qual è una «comunicazione privata» tra due parlamentari ancorché 'intra moenia' - svoltasi, nella specie, nella 'buvette' della Camera dei deputati -; giacché un "contesto politico" non può, di per se stesso, fare presumere l'esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere insindacabili le opinioni ivi espresse. - Sulla dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 80/2000. - Sul criterio funzionale, ovvero sulla copertura, ex art. 68 Cost., degli "atti di funzione", anche se posti in essere 'extra moenia', richiamo alle sentenze n. 10/2000, n. 11/2000 e n. 79/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile, di cui all'atto in epigrafe, nei confronti del deputato Fabio Mussi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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