Corte costituzionale

Sentenza n. 509/2002

Corte cost., sent. 4 dicembre 2002, n. 509

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
509/2002
Data di deposito
4 dicembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:509

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione della Camera dei deputati del 15 luglio 1998

Parametri

Massime

Massima n. 27429

Nel conflitto di attribuzione che oppone il Tribunale di Roma alla Camera dei deputati, non ha pregio l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo della carenza nell'atto introduttivo dei requisiti di forma e di contenuto prescritti. Infatti, per un verso, non sono state prospettate argomentazioni nuove - rispetto a un indirizzo giurisprudenziale consolidato -; e, per altro verso, dall'atto stesso si ricava una sufficiente esposizione dei "fatti", quali presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Per quanto riguarda la forma dell'atto introduttivo del conflitto (sollevato da un'autorità giudiziaria), richiamo alla sentenza n. 51/2002. - Sul parametro costituito dall'art. 68, primo comma, Cost., in relazione alla delimitazione tra sfera parlamentare e giurisdizione, richiamo alla sentenza n. 137/2001.

Massima n. 27430

Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile nei confronti di un deputato, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e conseguentemente va annullata la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1998, in quanto, in violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, essa risulta lesiva delle attribuzioni dell'autorità giurisdizionale ricorrente. La garanzia dell'insindacabilità prevista dalla norma costituzionale non può essere, infatti, riferita ad atti non di funzione qual è una «comunicazione privata» tra due parlamentari ancorché 'intra moenia' - svoltasi, nella specie, nella 'buvette' della Camera dei deputati -; giacché un "contesto politico" non può, di per se stesso, fare presumere l'esistenza di un nesso funzionale idoneo a rendere insindacabili le opinioni ivi espresse. - Sulla dichiarazione di ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 80/2000. - Sul criterio funzionale, ovvero sulla copertura, ex art. 68 Cost., degli "atti di funzione", anche se posti in essere 'extra moenia', richiamo alle sentenze n. 10/2000, n. 11/2000 e n. 79/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso il Tribunale di Roma il giudizio civile, di cui all'atto in epigrafe, nei confronti del deputato Fabio Mussi, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 luglio 1998.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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